Lo statuto

Art. 1 – Costituzione

E’ costituita in Rimini una Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “CIRCOLO TENNIS RIMINI” – fondata nel 1925 – che nel proseguo del presente statuto verrà indicata con il termine “Associazione”.
La sede sociale è in Rimini, Lungomare Tintori n. 9 .
I colori sociali sono il blu ed il giallo.

Art. 2 – Scopi e natura

  1. 1. La Associazione è senza fini di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.
  2. 2. La Associazione ha lo scopo di promuovere, con finalità agonistiche, sportive e propagandistiche la pratica del tennis a carattere dilettantistico, attraverso:
    – la promozione e l’organizzazione di manifestazioni sportive legate al tennis
    – la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un campionato nazionale individuale o a squadre ovvero la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un torneo debitamente autorizzato
    – la promozione e l’organizzazione di corsi di tennis per l’avviamento allo sport e per la specializzazione agonistica
    – il miglioramento della sede sociale in modo da concorrere al benessere degli associati, predisponendo anche servizi ed attrezzature per l’attività sportiva ed il tempo libero
    – la promozione della socialità tra i propri associati
    – la gestione, diretta od indiretta, di attività commerciali marginali
    – la promozione in genere della pratica del tennis, fornendo l’utilizzo dei campi da tennis e di tutti i servizi connessi.
  3. 3. La Associazione ha, inoltre, tra le sue finalità, l’organizzazione di attività sportive, sociali culturali e ricreative.

Art. 3 – Statuto

Lo Statuto e le sue modifiche sono deliberati dall’Assemblea straordinaria e sono soggetti all’approvazione della Federazione Italiana Tennis (F.I.T.).

Art. 4 – Organi dell’Associazione

Gli organi sociali sono:
1. Assemblea
2. Consiglio Direttivo
3. Presidente
4. Collegio dei Revisori dei Conti
5. Collegio dei Probiviri
6. Commissione Tecnica

Art. 5 – Assemblea

  1. 1. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione e rappresenta l’universalità dei soci. Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti i soci. Essa è costituita da tutti i soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa. Il voto dei soci Juniores dovrà essere espresso dai loro legali rappresentanti. È ammessa la delega scritta, ma ciascun socio non potrà rappresentare più di un consocio.
  2. 2. L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e viene convocata, a mezzo lettera personale almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione.
  3. 3. Le riunioni dell’Assemblea ordinaria sono validamente costituite in prima convocazione qualora siano presenti, all’ora fissata, la metà più uno dei soci e mezz’ora dopo, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
  4. 4. Sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
  • – nominare il Consiglio Direttivo
  • – nominare tre Sindaci Revisori effettivi e due supplenti
  • – determinare, in linea generale, l’attività sportiva del Circolo
  • – creare eventuali nuove categorie di soci
  • – deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo del Circolo.
  1. 5. Ogni provvedimento, per essere valido, deve ottenere la maggioranza dei voti (metà più uno) dei presenti.

Art. 6 – Assemblea straordinaria

  1. 1. L’Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne ravvisi l’opportunità o dietro richiesta scritta del Collegio dei Revisori o richiesta scritta di almeno un terzo dei soci con diritto di voto. Le richieste devono specificare i motivi per i quali si richiede la convocazione e l’Assemblea deve essere convocata con lettera personale inviata a tutti i soci, almeno 15 giorni prima della data fissata.
  2. 2. Le riunioni dell’Assemblea straordinaria sono validamente costituite qualora siano presenti almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto.
  3. 3. Sono compiti dell’Assemblea straordinaria:
  • – deliberare le modifiche statutarie
  • – deliberare lo scioglimento dell’Associazione.

Art. 7 – Direzione dei lavori delle Assemblee

  1. 1. Il Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, il Vice Presidente, oppure un membro del Consiglio Direttivo inviterà l’Assemblea a nominare il suo Presidente, anche per acclamazione.
  2. 2. Il Presidente dell’Assemblea designa a sua volta, fra i presenti, il segretario dell’Assemblea che redigerà il verbale, e due scrutatori per il controllo delle votazioni.
  3. 3. Il presidente dell’Assemblea, prima di dichiarare la stessa validamente costituita, deve constatare, con i dati fornitigli dalla segreteria, la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire in Assemblea ed il numero dei voti validi presenti.
  4. 4. I lavori sono constatati da un processo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea. Detto verbale sarà a disposizione dei soci che ne fanno richiesta.

Art. 8 – Eleggibilità ed incompatibilità

  1. 1. Alle cariche sociali possono essere eletti soltanto i soci di età non inferiore a 18 anni compiuti.
  2. 2. I membri del Collegio dei Revisori dei conti non possono rivestire altra carica sociale.
  3. 3. Tutti gli incarichi sono onorari e hanno la durata di quattro anni; cariche ed incarichi sono riconfermabili.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composta da otto Consiglieri. I Consiglieri sono eletti dall’Assemblea a maggioranza dei voti ed a scrutinio segreto.

Art. 10 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

  1. 1. Il Consiglio Direttivo adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento tecnico ed amministrativo del Circolo e per il raggiungimento degli scopi sociali.
  2. 2. Viene convocato dal Presidente di sua iniziativa o dietro richiesta di almeno quattro dei suoi membri o dal Collegio dei Revisori.
  3. 3. La presenza della maggioranza dei consiglieri è richiesta per la validità delle riunioni.
  4. 4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; a parità di voti decide il voto del Presidente.
  5. 5. Il Consigliere che risulterà assente per tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo accertato dal Consiglio Direttivo, sarà considerato dimissionario.
  6. 6. I posti che si rendessero vacanti nel corso del mandato verranno ricoperti da coloro che risulteranno immediatamente seguenti ai Consiglieri eletti nella graduatoria dei voti ottenuti in occasione dell’Assemblea elettiva.
  7. 7. Qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri dovrà essere convocata l’Assemblea straordinaria per la nomina del nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo deve inoltre:
– compilare il Bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
– redigere il Bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
– adottare i provvedimenti disciplinari e ratificare quelli adottati d’urgenza dal Presidente
– nominare il Presidente, il Vice presidente, il Segretario ed assegnare altri incarichi
– fissare le quote associative annuali
– esaminare ed approvare l’attività sportiva del Circolo
– stabilire le date delle manifestazioni da organizzare e curarne il loro svolgimento.

Art. 11 – Il Presidente

  1. 1. Il Presidente del Circolo è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti.
  2. 2. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega, coordina le norme per il regolare funzionamento delle attività, adotta tutti i provvedimenti a carattere di urgenza con l’obbligo di riferire al Consiglio Direttivo.
  3. 3. In caso di assenza, di dimissioni o di legittimo impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 12 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a scrutinio segreto e a maggiorazione di voti, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; il Vice Presidente può essere temporaneamente sostituito dal Consigliere Anziano.

Art. 13 – Il Segretario Cassiere

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, ne assiste alle riunioni e ne redige i verbali, provvede al normale andamento dell’Associazione, dirige l’amministrazione sociale. Può essere delegato dal Presidente a firmare direttamente la corrispondenza a carattere istruttorio.

Art. 14 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

  1. 1. Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sono esercitate da tre Revisori eletti dall’Assemblea, a maggioranza dei voti.
  2. 2. Rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili.
  3. 3. Esplicano il loro mandato in conformità dell’art. 32 dello Statuto Federale e nominano, nel loro seno, un Presidente.
  4. 4. Rilevando irregolarità amministrative devono comunicarle, per iscritto al Consiglio Direttivo, per i necessari provvedimenti.

Art. 15 – Il Collegio dei Probiviri

È nominato dal Consiglio Direttivo fra i soci ed è composto da tre membri. Agisce autonomamente a tutela del buon nome del Circolo Tennis Rimini ed esprime pareri sulle controversie fra i soci e sugli altri argomenti sottopostigli del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – La Commissione Tecnica

  1. 1. È nominata dal consiglio direttivo ed è composta da tre soci i quali nel loro seno eleggono un presidente.
  2. 2. Propone la partecipazione a tornei ed incontri intersociali, decide le squadre e le formazioni dei partecipanti.
  3. 3. Coordina e predispone tutta l’attività sportiva sia agonistica che didattica e formativa.

Art. 17 – Associati

  1. 1. Gli Associati si distinguono in:
    – Soci Ordinari
    – Soci Juniores (coloro che non hanno compiuto il 18° anno di età)
    E’ costituita anche una categoria di Soci chiamati “Benemeriti” la cui qualifica è attribuita a vita, dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea, a coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della vita sportiva e civica ed in particolare nei confronti del Circolo Tennis Rimini. L’Assemblea ha la facoltà di istituire altre categorie di soci, ferme restando le precedenti.
    2. L’Associazione è composta dagli associati ai quali sono riconosciuti eguali diritti e doveri nell’ambito delle disposizioni del presente statuto.

Art. 18 – Ammissione all’Associazione

  1. 1. L’ammissione all’associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
    – presentazione della domanda, che sarà esaminata dal Consiglio Direttivo (nel caso di socio juniores la domanda dovrà essere sottoscritta dal suo legale rappresentante)
    – pagamento delle quote associative
    – accettazione senza riserve del presente statuto
    2. I soci si obbligano a non adire le vie legali per la risoluzione di qualsiasi controversia tra loro; tutte le controversie saranno sottoposte al Consiglio Direttivo per i provvedimenti del caso. Il Consiglio Direttivo per il suo giudizio potrà avvalersi del Collegio dei Probiviri.
    3. Il Socio potrà ricorrere in ultima istanza alla F.I.T.

Art. 19 – Cessazione di appartenenza all’Associazione

La qualifica di socio si perde:
– Per dimissioni presentate per iscritto almeno un mese prima del 30 novembre.
– Per morosità secondo i termini fissati dal Regolamento Sociale.
– Per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto o al Regolamento, previa contestazione all’interessato del fatto addebitatogli e fissazione del termine per le controdeduzioni. Il provvedimento sarà preso sentito il parere del Collegio dei Probiviri e sarà comunicato con lettera raccomandata all’interessato, che potrà ricorrere agli Organi della Federazione Italiana Tennis.

Art. 20 – Patrimonio e bilancio

  1. 1. Il patrimonio è costituito da tutti i beni che, per qualsiasi titolo, sono diventati di proprietà sociale. Le entrate sono costituite dalle quote associative, dai corrispettivi per i servizi prestati, da proventi di manifestazioni sportive, e da quant’altro concorra ad incrementare l’attivo sociale tra cui contributi, elargizioni e/o atti di liberalità nonché da contributi straordinari da parte dei soci, deliberati dall’Assemblea dei soci, dai proventi di beni mobili ed immobili, contratti di pubblicità, sponsorizzazioni nel rispetto degli scopi dell’associazione.
  2. 2. Gli eventuali utili o avanzi di gestione derivanti dall’attività dell’associazione non potranno essere distribuiti ai soci, anche in modo indiretto durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione e le distribuzione non siano imposte dalla Legge, ma dovranno essere reinvestiti per il conseguimento degli scopi istituzionali.
  3. 3. Il Bilancio annuale sarà distinto in:
  • – Stato patrimoniale
  • – Conto economico

Sarà presentato all’approvazione dell’Assemblea accompagnato dalla relazione redatta dal Consiglio Direttivo e da quella del Collegio dei Revisori, entrambe per iscritto.
4. L’anno sociale e l’esercizio finanziario decorrono dal 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 21 – Provvedimenti disciplinari

  1. 1. Il Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei probiviri ed indipendentemente dai provvedimenti della F.I.T., può decidere:
  • – l’ammonizione.
  • – la sospensione a termine.
  • – la radiazione.
  1. 2. I provvedimenti dovranno essere affissi all’Albo del Circolo.

Art. 22 – Scioglimento

In caso di scioglimento le attività patrimoniali non potranno essere ripartite fra i soci, ma dovranno essere devolute in favore di associazioni sportive o enti che abbiano finalità analoghe a quelle del Circolo Tennis Rimini, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della Legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 – Richiamo normativo

Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Tennis.